8 aprile 2000

ESTRATTO DALLE ISTRUZIONI DEL MINISTERO DELL’INTERNO*

Designazione dei rappresentanti di lista

I delegati nominati nell’atto di presentazione delle liste dei candidati per le diverse elezioni hanno facoltà di designare due rappresentanti di lista uno effettivo e uno supplente, in ogni seggio elettorale.

Le designazioni devono essere effettuate entro il venerdì precedente la elezione, al Segretario del Comune di cui fa parte le sezione elettorale. In ogni modo è possibile presentare le designazioni anzidette direttamente ai singoli presidenti delle elezioni, purchè questo avvenga prima dell’inizio delle operazioni di votazione.

Poteri e facoltà dei rappresentanti di lista:

- i rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale sedendo in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali;

- possono fare inserire i loro interventi a verbale;

- possono apporre la loro firma sulla striscia di chiusura delle urne e sui verbali, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala elezioni.

I rappresentanti di lista, per l’esercizio delle loro funzioni sono autorizzati ad indossare un contrassegno della lista da loro presentata.

Possono utilizzare copie delle liste della sezione per annotarvi coloro che votano.

I rappresentanti di lista durante l’esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. Per i reati commessi a danno di essi si procede a giudizio direttissimo.

* Il documento integrale delle istruzioni è allegato alla presente.




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